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I Fondi Interprofessionali
I Fondi Paritetici Inteprofessionali nazionali per la formazione continua sono organismi di natura associativa promossi dalle organizzazioni di rappresentanza delle Parti Sociali attraverso specifici Accordi Interconfederali stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale.
Nel corso del 2003, con l´istituzione dei primi dieci Fondi Paritetici Interprofessionali, si realizza quanto previsto dalla legge 388 del 2000, che consente alle imprese di destinare la quota dello 0,30% dei contributi versati all’INPS (il cosiddetto “contributo obbligatorio per la disoccupazione involontaria”) alla formazione dei propri dipendenti. I datori di lavoro potranno infatti chiedere all’INPS di trasferire il contributo ad uno dei Fondi Paritetici Interprofessionali, che provvederà a finanziare le attività formative per i lavoratori delle imprese aderenti.
I Fondi Paritetici Interprofessionali finanziano piani formativi aziendali, settoriali e territoriali, che le imprese in forma singola o associata decideranno di realizzare per i propri dipendenti. Inoltre possono finanziare anche piani formativi individuali, nonché ulteriori attività propedeutiche o comunque connesse alle iniziative formative.
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali è chiamato a svolgere, accanto a compiti di vigilanza e controllo, una funzione strategica di monitoraggio delle attività finanziate.
COME ADERIRE
Per aderire ad uno dei fondi interprofessionali basta scegliere nella "DenunciaAziendale" del flusso UNIEMENS aggregato, all'interno dell'elemento "FondoInterprof", l'opzione "Adesione" selezionando il codice riferito al fondo di interesse ed inserendo il numero dei dipendenti (solo quadri, impiegati e operai) interessati all'obbligo contributivo. In questo modo, si indica la propria volontà di affidare al fondo scelto il proprio contributo INPS dello 0,30%. Come indicato nella circolare INPS n. 107/2009, l'effetto dell'adesione decorre dal mese di competenza della Denuncia Aziendale (ex DM10/2) nel quale è stato inserito il codice. Esempio: se si effettua l'adesione entro il 31 marzo 2010 i contributi versati all'INPS vengono accantonati sul fondo scelto dall'azienda a partire dalla competenza di febbraio 2010. In caso di tardiva trasmissione della denuncia telematica, verrà presa in considerazione la data di effettivo inoltro.
L'adesione è unica e non va rinnovata ogni anno.
E' ammesso il cambio di fondo, con regole e vincoli determinati dai fondi stessi. La novità principale disposta dalla norma riguardo la mobilità tra Fondi è la possibilità per l’azienda di trasferire al nuovo Fondo il 70% del totale delle somme confluite nel triennio antecedente al Fondo in precedenza scelto, al netto dell’ammontare di quanto eventualmente già utilizzato per il finanziamento dei propri piani formativi.
NOTA: Per i datori di lavoro che non aderiscono ai Fondi Paritetici Interprofessionali resta fermo l´obbligo di versare all'INPS il contributo integrativo secondo le consuete modalità.
Di seguito è riportata una tabella esemplificativa dei codici INPS di adesione e revoca ai principali Fondi (i codici sono riportati nelle Circolari Inps n. 71/2003, n. 60/2004, n. 107/2009 e nei Messaggi INPS n. 31268/2005, n. 10345/2006, n. 13156/2007, n. 10134/2008, n. 24628/2008 e n. 5765/2009).
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